Vendita Case Torino: le agevolazioni per chi acquista e poi affitta

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Vendita Case Torino: nonostante la crisi, gli italiani non smettono di investire nell’immobile, a volte, anche per garantirsi un piccolo reddito aggiuntivo con cui far quadrare i conti. Se sei tra questi, allora dovresti sapere che esiste un bonus da sfruttare!

Le agevolazioni per chi acquista e poi affitta casa per almeno 8 anni

L’incentivo è stato introdotto dal D.L. N°133/2014 e convertito nella Legge n° 164/2014 e prevede una detrazione Irpef per chi acquista appartamenti di nuova costruzione o ristrutturati, purché dotati di elevate prestazioni energetiche. Per poter aver diritto all’agevolazione, il proprietario dovrà concedere l’immobile in affitto a canone agevolato per un periodo di almeno 8 anni.

Cosa si può dedurre?

La deduzione Irpef è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’abitazione, nonché degli interessi passivi su eventuali mutui contatti per comprare l’immobile. È anche possibile detrarre le spese di costruzione e di prestazioni di servizi, purché attestate dall’impresa che esegue i lavori. Il tetto massimo complessivo sia per l’acquisto che per la costruzione è pari a 300 mila euro e la somma può essere cumulata sommando il valore di più appartamenti.

L’agevolazione, infine, viene ripartita su otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui avviene la stipula del contratto di locazione.

Quali immobili rientrano nel bonus?

Come riportato nella Legge di riferimento, l’agevolazione si riferisce a:

  • immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione, invenduti al 12 novembre 2014, ceduti da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
  • immobili a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo ceduti da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
  • immobili a destinazione residenziale costruiti su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali erano comunque già riconosciuti dei diritti edificatori.

Per usufruire del bonus ricorda che:

  • Il canone di affitto non deve superare quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata” oppure, il minore importo tra il canone “concordato” e quello “speciale”,
  • Non deve sussistere alcun rapporto di parentela entro il primo grado tra il locatore e il locatario,
  • L’immobile acquistato deve essere ceduto in affitto.

Infine, sappi che il diritto alla deduzione non si perde se il contratto di locazione si risolve prima del periodo di otto anni per motivi non imputabili al locatore, a condizione però che venga stipulato un altro contratto di affitto entro un anno dalla data della risoluzione.

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